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  • DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

    Art. 20
    Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti fra gli associati, dei quali uno assume l'ufficio di Presidente per nomina del Collegio, e da due supplenti. Spetta al Collegio dei Probiviri: a) decidere sul ricorso dei soci di cui agli articoli 5 e 7; b) decidere sulle vertenze che sorgessero fra socio e socio e fra socio e Associazione; c) emettere il parere su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal Consiglio; d) intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra Associazione e singoli soci. Il Collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedure, redige per iscritto i suoi pareri ed i suoi lodi, che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio, e sono inappellabili. Le decisioni del collegio vengono prese a maggioranza dei presenti.