-
-
DEL COLLEGIO SINDACALE
Art. 19
Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea fra gli associati, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. L'Assemblea elegge il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e può essere coadiuvato da consulenze professionali specifiche. Il Collegio sindacale deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.